Delibera G.R. Sardegna n. 50/4 in tema di requisiti acustici passivi

Delibera G.R. della Sardegna n. 50/4 in merito alla regolamentazione dei requisiti acustici degli edifici.

 

RISPOSTA

 

Buongiorno

Nel ringraziare un Tecnico per la segnalazione di pubblicazione della Legge in oggetto, di seguito cerco di rispondere alla domanda implicita…. quali sono i compiti del Tecnico Competente in Acustica:

 

Premesso

Il Ministero dell’Ambiente ha precisato che il progettista edile, ancorché non abilitato come Tecnico Competente, effettua la progettazione delle infrastrutture edilizie nel rispetto dei parametri che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici indicati nell’allegato A, del D.P.C.M. 05.12.97* mentre il Tecnico Competente effettua quanto indicato nelle competenze a lui attribuite dal’art. 2, comma 6, della Legge quadro 447/95 sull’inquinamento acustico.

 

Il DPCM 5/12/97 rappresenta un provvedimento attuativo previsto dall’art. 3 comma 1 lettera E della legge 447/95, dove è prevista la figura di tecnico competente:

…………..

  1. Ai fini della presente legge definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo tecnico competente deve essere in possesso del diploma, di scuola media superiore a indirizzo tecnico del diploma universitario a indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea a indirizzo scientifico.

………………..”

 

Sia il tecnico competente che il progettista edile, non abilitato come Tecnico Competente, possono redigere il calcolo del potere fonoisolante apparente di partizione tra ambienti, l’indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata e l’indice di livello di rumore di calpestio di solai e il rumore prodotto dagli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità ammessi per contenere l’esposizione umana al rumore.

Conclusione

A mio parere un progettista dovrebbe avvalersi della consulenza di un Tecnico Competente per aiutarlo nella complessa e specialistica progettazione acustica, ma purtroppo ciò non è richiesto dalle leggi vigenti, ciò non esclude che il Tecnico Competente, in quanto definito nella 447/95, possa eseguire quanto dalla legge discende.

 

Resto a disposizione per ogni eventualità e con l’occasione porgo cordiali saluti.

 

Michele Fumagalli

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