Rumore: cosa deve riportare la Relazione Tecnica

Indicazioni sul contenuto minimo richiesto della valutazione del rischio rumore da parte del personale qualificato: come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica? Come ridurre il rischio?

Pubblichiamo un estratto del documento “ Coordinamento Tecnico delle Regioni – Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – Indicazioni operative – Revisione 03 approvata il 13/02/2014 – con aggiornamenti legislativi e normativi al 2013” (formato PDF, 1.17 MB).

Capo II del Titolo VIII del DLgs.81/2008 – Rumore

Alla luce delle indicazioni del DLgs.81/2008, Capo II, come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica?

Premesso che le modalità di presentazione dei risultati della valutazione del rumore da parte del personale qualificato sono libere, si forniscono le seguenti indicazioni sul contenuto minimo richiesto.

Nel caso di valutazione con misurazioni la Relazione tecnica dovrà indicare:
– Premessa (ditta, date, personale qualificato, eventuale strumentazione …)
– Layout (piantina e nomenclatura: produzione, macchine, mansioni …)
– Descrizione del ciclo di lavoro (almeno di quelle fasi in cui non è possibile ritenere la presenzadel rischio trascurabile)
– Valutazione della presenza delle condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1 (rumoriimpulsivi, ototossici, vibrazioni, …)
– Indicazione delle condizioni espositive (lavorazioni/sorgenti e tempi di esposizione) riferite alla giornata/settimana/settimana ricorrente a massimo rischio oggetto di valutazione
– Risultati delle misurazioni di rumore (LAeq, LCeq, Lpicco,C)
– Calcolo dei LEX (giornalieri/settimanali)
– Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI-u (…per LEX > 80 dB(A) e/o Lpicco,C > 135 dB(C))
– Proposte concrete per la riduzione del rischio (… per LEX > 85 dB(A) / Lpicco,C > 137 dB(C); *
– Valutazione del rispetto dei VLE (…per LEX > 87 dB(A) / Lpicco,C > 140 dB(C))
– Conclusioni (quadro sinottico del rischio con i dati acustici -LEX e LC,picco – degli esposti ad oltre80 dB(A) o 135 dB(C), con indicate le condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1 – rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, …-, aree con LAeq > 85 dB(A) e/o Lpicco,C > 137 dB(C))

Nel caso di valutazione senza misurazioni la Relazione Tecnica dovrà indicare:
– Premessa (ditta, date, personale qualificato, strumentazione …)
– Layout (piantina e nomenclatura: produzione, macchine, esposti …)
– Valutazione della presenza delle condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1 (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, …)
– Indicazione delle motivazioni che escludono il superamento dei valori di azione inferiori nellagiornata/settimana/settimana ricorrente a massimo rischio.
– Conclusioni con eventuali indicazioni specifiche per la riduzione del rischio.

*Come deve essere fatto il programma delle misure tecniche e organizzative ex art.192, comma 2, quando si superano gli 85 dB(A) / 137 dB(C)?
Il programma delle misure tecniche ed organizzative ex art.192, comma 2, deve essere presente nel Documento di valutazione di tutte le aziende che hanno esposti al di sopra dei valori superiori di azione (85 dB(A) e/o 137 dB(C)).

Si tratta del dispositivo più importante introdotto dalla Direttiva 2003/10/CE perché è indirizzato alla riduzione del rischio con le misure di carattere tecnico ed organizzativo che, come noto (vedi art.15, lettera i, DLgs.81/2008), devono essere privilegiate rispetto a quelle di carattere individuale.
È quindi anche il dispositivo da presidiare con maggiore attenzione in fase di vigilanza.

Come indicazione operativa si consiglia che tale programma contenga almeno i seguenti elementi:
– elenco delle attività per le quali vi è il superamento dei valori superiori di azione, descritti tanto con i livelli r.m.s. e di picco presenti che per i tempi di esposizione a tali livelli;
– misure tecniche e/o organizzative che si intendono adottare;
– risultati attesi a seguito delle suddette misure in termini di LEX,8h e/o Lpicco,C;
– tempi di attuazione di ogni singola misura;
– funzione aziendale e/o persona incaricata dell’attuazione di ogni singola misura;
– modalità di verifica dei risultati;
– data e risultati della verifica.

La UNI/TR 11347/2010 propone nel dettaglio gli elementi tecnici ed il formati con i quali redigere un PARE (Piano Aziendal

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