previsioni d’impatto e valutazioni del clima acustico Lombardia modifica Legge 13/2001

Domani, 12 luglio 2014, entrerà in vigore la legge REGIONE LOMBARDIA 8 luglio 2014 n. 19.
Per quanto riguarda la nostra attività professionale, segnaliamo l’articolo 25, che reca modifiche all’ articolo 5 della legge regionale n. 13/2001.

Di seguito il testo attualmente vigente:

Art. 5
Previsione d’impatto acustico e clima acustico.

1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 447/1995, tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività (4).

2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico delle aree di cui all’art. 8, comma 3, della legge n. 447/1995, tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione dell’esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette (5).

3. L’ente competente all’approvazione dei progetti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, della legge n. 447/1995 e al rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 4, della legge n. 447/1995 acquisisce il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente sulla documentazione di previsione d’impatto acustico o clima acustico presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. Sono fatte salve le procedure stabilite dalla normativa statale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.

4. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione per la valutazione previsionale di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

Le modifiche introdotte dall’articolo 25 della nuova legge sono contenute nell’allegato , dove è stato evidenziato l’art. di nostro interesse.

Cordiali saluti.

Assoacustici

regionelombardia11072014

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