D.L. 14 settembre 2015 n. 151

Facendo seguito alle richieste pervenute alla ns. Associazione potete trovare, nella sezione “Legislazione – Leggi Nazionali”, il recente Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che ha riscritto il comma 5 bis dell’articolo 190 del D.Lgs. 81/2008.

La variazione riguarda in particolare l’introduzione della possibilità di valutare le emissioni sonore, STIMANDOLE SOLO IN FASE PREVENTIVA, facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione Consultiva Permanente.  

In tutti gli altri casi resta l’obbligo di misura “laddove non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (LEX,8h>80 dB(A) o Lpicco >135 dB(C)) la valutazione deve prevedere anche misurazioni”.

Ricordiamo, a questo proposito, TU definisce i seguenti parametri:

  1. a) Livello di pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”;
  2. b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
  3. c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore.

 

Michele Fumagalli

 

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