Decreto Controlli. Cosa cambia?

🔊 Controlli sugli impianti EVAC: cosa possono fare i Tecnici Competenti in Acustica dopo l’entrata in vigore del Decreto Controlli

L’entrata in vigore del Decreto 01 settembre 2021 – dopo quattro proroghe e con un’ulteriore finestra transitoria concessa dal D.M. 22 settembre 2026 – ha ridefinito in modo sostanziale il quadro delle competenze per la manutenzione, il controllo periodico e la sorveglianza dei sistemi di sicurezza antincendio, tra cui rientrano anche i Sistemi di Allarme Vocale per Scopi d’Emergenza (EVAC).

Per i Tecnici Competenti in Acustica (TCA), questa evoluzione normativa ha un impatto diretto: non tutte le attività sui sistemi EVAC possono essere svolte liberamente, perché una parte di esse è ora riservata ai tecnici manutentori qualificati antincendio, figura formalmente definita nell’Allegato II del decreto.

📌 Cosa dice il Decreto Controlli

Il Decreto 1 settembre 2021 si applica a tutte le attività con lavoratori subordinati o ad essi equiparati (cit. documento: “Si applica a tutte le attività con lavoratori subordinati o ad esso equiparati.”). L’Allegato I elenca gli impianti e sistemi soggetti a controllo e manutenzione obbligatoria, tra cui:

“Sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC)”

Per tali sistemi, le attività di controllo e manutenzione possono essere svolte solo da tecnici manutentori qualificati, che devono:

“Eseguire i controlli documentali; Eseguire i controlli visivi e di integrità; Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali; Eseguire le attività di manutenzione necessarie…”

La qualifica è rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dopo formazione obbligatoria ed esame.

📅 Entrata in vigore e proroghe: cosa cambia davvero dal 25 settembre 2026

Il decreto è formalmente entrato in vigore il 25 settembre 2026, dopo quattro proroghe. Il D.M. 22 settembre 2026 ha introdotto un’ulteriore proroga parziale fino al 31 marzo 2027, ma solo per i tecnici che:

“ siano in regola con la formazione prevista dal Decreto controlli ed abbiano già presentato regolare istanza completa di pagamento della quota fissata e marca da bollo ”

Questi tecnici possono continuare a operare solo sulle tipologie di impianti per cui hanno presentato domanda, in attesa dell’esame.

🎯 E i Tecnici Competenti in Acustica? Quali attività possono svolgere sugli EVAC?

✔ Attività consentite ai TCA (non soggette a qualifica antincendio)

I Tecnici Competenti in Acustica mantengono piena competenza su tutte le attività che riguardano la verifica acustica e l’intelligibilità del messaggio vocale, perché queste rientrano nel loro profilo professionale e non nella manutenzione antincendio.

Sono quindi pienamente consentite:

  • Misure di STI/RASTI e altri indici di intelligibilità.
  • Valutazioni acustiche degli ambienti ai sensi del DPCM 215/99.
  • Analisi progettuali e verifiche di conformità acustica.
  • Supporto tecnico al progettista antincendio o al manutentore qualificato.
  • Redazione di relazioni acustiche e certificazioni di prestazione sonora.

Queste attività non rientrano tra i compiti del tecnico manutentore qualificato e non sono soggette alla qualifica prevista dal Decreto Controlli.

❌ Attività NON consentite ai TCA senza qualifica antincendio

I TCA non possono eseguire:

  • Controlli documentali previsti dal decreto.
  • Controlli visivi e di integrità dei componenti EVAC.
  • Controlli funzionali (test di attivazione, prove di evacuazione, test di linea).
  • Manutenzione ordinaria o straordinaria dei sistemi EVAC.
  • Registrazioni nel Registro dei Controlli antincendio relative a tali attività.

Queste attività sono riservate ai tecnici manutentori qualificati, come chiarito nel documento:

“A questo punto solo chi ha fatto i corsi e presentato domanda ai VVF può operare in questi campi, ed i controlli degli EVAC rientrano in questa tipologia di verifiche.”

🧭 Sintesi operativa per i Tecnici Competenti in Acustica

I TCA possono:

  • Misurare l’intelligibilità dei messaggi EVAC.
  • Valutare la qualità acustica degli ambienti.
  • Supportare progettisti e manutentori con analisi tecniche.
  • Redigere relazioni acustiche e verifiche ai sensi del DPCM 215/99.

I TCA non possono:

  • Effettuare controlli e manutenzioni EVAC previsti dal Decreto Controlli.
  • Firmare o compilare parti del Registro dei Controlli antincendio relative agli EVAC.
  • Dichiarare la conformità antincendio del sistema.

📣 Perché è importante chiarire questo punto

Il sistema EVAC è un impianto antincendio a tutti gli effetti. La sua efficacia dipende da due componenti:

  1. Prestazione acustica → competenza dei TCA
  2. Funzionalità antincendio → competenza dei manutentori qualificati

Solo la collaborazione tra queste due figure garantisce un impianto realmente efficace e conforme.

🔍 Conclusione

Il Decreto Controlli non limita la professionalità dei Tecnici Competenti in Acustica: al contrario, rafforza il loro ruolo, perché l’intelligibilità del messaggio EVAC è oggi riconosciuta come elemento essenziale della sicurezza antincendio.

Ciò che cambia è che la manutenzione e i controlli funzionali non possono più essere svolti da figure non qualificate.

I TCA restano invece gli unici professionisti competenti per la verifica acustica e per la conformità ai requisiti del DPCM 215/99.

SINTESI TECNICA

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