PUBBLICAZIONE E ENTRATA IN VIGORE Accordo Stato – Regioni del 17 aprile 2025

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2025 l’Accordo Stato – Regioni del 17 aprile 2025, finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Le principali novità riguardano i seguenti aspetti:

  • Formazione dei Lavoratori: a partire dal 24.05.25 il Lavoratore deve essere formato prima di essere adibito alla mansione. In pratica, ciò significa che è venuta meno la “franchigia” dei 60 giorni per il Neoassunto. Di conseguenza, qualora il Suddetto non sia già in possesso di un adeguato e pertinente attestato di formazione pregressa ancora valido, dovrà essere formato in fase pre-assuntiva o nel/i primo/i giorno/i di lavoro.
  • Validità dei precedenti corsi: è confermata la validità di tutti i corsi pregressi effettuati secondo i precedenti Accordi e Decreti oggi abrogati. È comunque consentita, entro i prossimi 12 mesi, la possibilità di avviare i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi abrogati.
  • Implementazione del nuovo obbligo di formazione per il Datore di lavoro: per la prima volta anche il DdL dovrà frequentare un corso di formazione di 16 ore, più eventuali ulteriori 8 ore qualora sia operativo nelle attività di cantiere. Sono esonerati da tale obbligo, eccetto per il modulo integrativo di 8 ore per i cantieri, i DdL che ricoprono il ruolo di RSPP o che abbiano frequentato il corso di 16 ore come Dirigenti. La formazione dovrà essere effettuata entro il 24.05.2027.
  • Formazione dei Preposti: la formazione di base è incrementata da 8 a 12 ore; l’aggiornamento periodico di 6 ore passa da cadenza quinquennale a biennale, con l’obbligo di formazione in presenza per tutti i corsi. In pratica, tutti i Preposti che hanno frequentato l’ultimo corso prima del 24.05.2023 dovranno completare l’aggiornamento di 6 ore entro il 24.05.2026.
  • Uso di attrezzature: viene incrementato il numero di attrezzature per le quali è richiesto il “Patentino”. In particolare, è diventato obbligatorio anche per l’uso del carroponte. Il relativo corso dovrà essere effettuato entro il 24.05.2026.
  •  Organizzazione ed erogazione dei corsi formativi e di aggiornamento: viene richiesta una maggiore formalizzazione nella predisposizione e nell’erogazione dei corsi. Il numero massimo dei Partecipanti per i corsi in aula si riduce da 35 a 30. È inoltre previsto l’obbligo di disporre del “Fascicolo del Corso”, nonché una nuova regolamentazione delle modalità di verifica finale di apprendimento per i Partecipanti a tutti i percorsi, e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

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