Deontologia

Adottato dall’Assemblea Straordinaria del 21 giugno 2013 e ratificato dall’Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2014.

Il presente Codice Deontologico è finalizzato a stabilire i corretti canoni di comportamento validi per i Soci nello svolgimento della propria attività professionale, in armonia con le finalità e gli obiettivi dell’Associazione. Il consiglio direttivo dell’Assoacustici ha lo scopo di vigilare e tutelare la qualità dell’esercizio professionale e conservare il decoro dell’Assoacustici; considerato che la professione del Socio in qualunque forma sia esercitata (libera o dipendente) costituisce attività di rilevante interesse pubblico da svolgersi con scrupoloso rispetto dei principi generali di moralità, probità e correttezza; visti gli articoli dello Statuto secondo il quale il consiglio può disciplinare con apposite normative interne l’esercizio delle proprie attribuzioni; approva le seguenti norme di etica professionale che esprimono alcuni dei principi generali che vincolano i Soci, in qualunque forma esercitino la professione, a conformare a esse il proprio comportamento.

PARTE I : Norme di carattere generale.
Art. 1 Il collegio dei probiviri, nominato dall’Assemblea, è competente per la verifica della costante applicazione del Codice Deontologico, fornendone l’esatta interpretazione e censurando le scorrettezze e le inadempienze dei Soci in ambito associativo e professionale in base ai principi ed alle norme stabiliti nello Statuto e nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.
Art. 2 Il Socio non può operare in nome dell’Assoacustici se non a fronte di uno specifico mandato, inviato per scritto da Assoacustici, deliberato dal consiglio direttivo o da un Organo dell’Associazione da esso autorizzato. Il Socio che abbia ricevuto o accettato mandati, incarichi o nomine dall’Associazione è tenuto a onorarli con serietà professionale, perseguendo gli obiettivi assegnati con impegno, assiduità e nel rispetto dei tempi.
Art. 3

Il Socio può utilizzare la propria appartenenza all’Assoacustici solo a titolo qualificante e non per ottenere in modo improprio benefici personali indebiti.

Art. 4 L’operato del socio per conto e a favore dell’Assoacustici deve essere svolto normalmente a titolo volontario. Specifici incarichi e relativi compensi possono essere affidati al socio dietro esclusiva approvazione scritta del consiglio direttivo.
Art. 5 Nell’esercizio della professione il Socio deve attenersi a una chiara condotta morale e osservare un’irreprensibile correttezza professionale. Questa comporta anzitutto l’obbligo di una coscienziosa preparazione nello specifico campo degli incarichi assunti e l’esatto adempimento dei relativi impegni. Il Socio deve compiere l’incarico con imparzialità, con coscienza professionale e con la consapevolezza di trattare materia con implicazioni sulla salute dei soggetti esposti al rumore.
Art. 6

Il Socio deve trattare con alto livello di protezione e riservatezza le informazioni professionali delle quali venga a  conoscenza in ragione dei propri incarichi e non destinate espressamente alla divulgazione.

Art. 7 Il Socio non può:
a)        firmare progetti o elaborati non eseguiti personalmente o sotto la propria direzione;
b)       assumere la direzione dei lavori se il progetto delle opere manca della firma del progettista;
c)       associare la propria firma a quella di altri progettisti insieme ai quali abbia collaborato, se non siano chiaramente specificate le rispettive competenze e mansioni.
Art. 8 Il Socio non può assumere:
a)      incarichi incompatibili con la chiara condotta morale e correttezza professionale richiesta dallo Statuto e dal presente documento;
b)     assumere funzioni di consulente tecnico d’ufficio del tribunale o di terzo arbitro in vertenze nelle quali non abbia specifica competenza, nelle vertenze nelle quali egli si sia stragiudizialmente già pronunciato oppure siano comunque interessati terzi con i quali abbia in corso rapporti di lavoro e/o familiari e/o in tutti i casi di incompatibilità e/o conflitti di interesse stabiliti dalla legge;
c)     partecipare a un concorso senza aver avuto una preventiva e specifica liberatoria quando:
–        sia stato consulente dell’ente banditore del concorso;
–        abbia fatto parte di commissione di studio, per la redazione del bando o per la disamina di questioni attinenti l’oggetto del concorso;
–        sia membro della commissione giudicatrice del concorso.
Gli interventi professionali di cui ai punti a) e b) sono incompatibili anche per i tecnici colleghi di studio o legati da un rapporto di lavoro professionale continuativo con chi si dedichi o si sia dedicato alle attività che rendono incompatibili gli interessati stessi.
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PARTE II: Rapporti con l’Associazione.
Art. 9

L’appartenenza all’Associazione comporta doveri di collaborazione nei riguardi del consiglio direttivo e di rispetto delle decisioni prese dallo stesso consiglio. Ogni Socio e Associato è tenuto all’osservanza dei provvedimenti deliberati dal consiglio e, se richiesto, gli incombe l’obbligo di presentarsi per fornire ogni chiarimento o documentazione che il consiglio o il collegio dei probiviri ritengano di dover acquisire per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Associazione.

Art. 10

Il Socio non deve adire concorsi concernenti opere pubbliche o private quando le condizioni del bando siano state dichiarate inaccettabili dall’Assoacustici.

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PARTE III: Rapporti con i colleghi.
Art. 11

I rapporti tra Soci e tra Soci e Associati, in qualunque forma essi esercitino la professione, devono essere improntati a lealtà, correttezza e reciproco rispetto.

Art. 12 Il Socio deve astenersi dal compiere azioni anche solo indirettamente tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per ricevere o abbiano ricevuto incarichi di lavoro.
Art. 13 Il Socio che sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, deve informare l’interessato e accertarsi che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze. In difetto egli può assumere l’incarico solo se autorizzato dal consiglio direttivo.
Art. 14

Il Socio deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di colleghi o del loro operato. Quando sia chiamato a esprimere un giudizio professionale sull’opera di un collega, deve evitare espressioni sconvenienti e limitarsi a valutazioni oggettive.

Art. 15

Il Socio deve astenersi da ogni azione tendente all’accaparramento della clientela o degli incarichi.

Art. 16

Il Socio non può fare apparire come esclusivamente proprie opere progettate in effettiva collaborazione con altri colleghi, ma di ciascuno deve indicare i nominativi e le mansioni svolte, anche se conseguenti a rapporti d’impiego.

Art. 17 Il Socio che, per motivi professionali, ritenga di dover promuovere causa contro un collega, deve informare preventivamente il consiglio direttivo per iscritto.
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PARTE IV: Rapporti con i committenti e con i datori di lavoro.
Art. 18

Il Socio, ai sensi della Legge n. 4 del 2013 (art. 1, comma 3 …Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.), deve indicare la propria appartenenza all’Assoacustici nei documenti e nei rapporti scritti con i Committenti.

Art. 19 Il Socio libero professionista, lavoratore autonomo o dipendente da datori di lavoro pubblici o privati deve improntare alla massima lealtà e correttezza i rapporti con i committenti e con i datori di lavoro, espletando diligentemente gli incarichi o le mansioni da essi affidategli e tutelandone gli interessi legittimi.
Art. 20 Il Socio deve rifiutarsi di sottostare alla volontà di chiunque intenda fargli compiere o avallare azioni professionalmente scorrette o fargli eludere norme legislative e regolamentari.
Art. 21 Il Socio è tenuto alla scrupolosa osservanza del contratto di prestazione d’opera intellettuale con il quale si configura il rapporto giuridico con il suo committente o con il suo datore di lavoro.In particolare:a)      il Socio di norma deve, prima di assumere un incarico professionale, definire d’accordo con il committente i termini precisi delle prestazioni che ne formeranno oggetto e le modalità, sia nella forma sia nella misura, degli onorari che gli spettano; nel caso di rinuncia del committente, a una specifica definizione dell’incarico professionale, il professionista è tenuto a fornire in modo completo le prestazioni pattuite;

b)      il Socio che eserciti la professione in forma dipendente deve attenersi alle prescrizioni del particolare contratto che regola le sue prestazioni con le deroghe esplicitamente accordate dal datore di lavoro;

c)      il Socio che eserciti la professione sia in forma autonoma sia dipendente, qualora intenda utilizzare la strumentazione di proprietà del datore di lavoro, deve produrre al committente la specifica autorizzazione all’uso accordata dal datore di lavoro.

Art. 22 Il Socio è tenuto al segreto professionale.
Art. 23 Prima di accettare un incarico professionale o di assumere funzioni professionali il Socio è tenuto ad avvertire formalmente il committente, e nel caso che sia dipendente anche il datore di lavoro o l’Ente da cui dipende, di tutte le circostanze in essere che possano dare luogo a situazioni d’incompatibilità personale o professionale. L’incarico può essere ugualmente accettato, o le funzioni assunte, se il committente e l’eventuale datore di lavoro o Ente hanno dato il proprio assenso scritto.                    Incompatibilità di questo tipo si hanno, ad esempio, quando il Socio:a)        sia economicamente interessato in forniture e procedimenti costruttivi da lui proposti per i lavori oggetto dell’incarico o del rapporto di lavoro;b)       sia in società con l’Impresa chiamata a eseguire un’opera da lui stesso progettata o della quale debba dirigere i lavori per conto del committente o intrattenga comunque con essa Impresa rapporti professionali;

c)       sia dipendente di Ente pubblico di controllo e intenda assumere un incarico professionale da un committente la cui attività possa essere soggetta al controllo dello stesso Ente pubblico. Se le condizioni d’incompatibilità dovessero determinarsi dopo l’accettazione dell’incarico o l’assunzione delle funzioni in forma dipendente, il Socio è tenuto a renderne tempestivamente e formalmente edotto il committente o datore di lavoro così che questi possa liberamente decidere l’interruzione del rapporto o dare il proprio assenso scritto alla sua continuazione.

Art. 24

Il Socio che intenda recedere dall’incarico, o dalle funzioni professionali in forma dipendente, a prestazione non ultimata, può farlo solo dopo aver preso provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente o il datore di lavoro, né i colleghi in caso d’incarico collegiale.

Art. 25

Il Socio è tenuto a redigere la parcella professionale con precisione e chiarezza, indicando prestazioni fornite, spese sostenute e compensi che gli spettano.

Art. 26

In casi di dubbi sull’interpretazione e l’applicazione delle presenti norme deve essere richiesto parere al Consiglio Direttivo.     Il consiglio direttivo nell’esame dei casi sottopostigli può chiederne il parere del collegio dei probiviri.

Art. 23 Nei casi di violazione dello Statuto e/o del Codice Deontologico e/o del Regolamento Assoacustici o degli interessi associativi, il collegio dei probiviri avvia un procedimento istruttorio, informando contestualmente il socio interessato, su segnalazione motivata e documentata per iscritto da almeno un socio o con una procedura d’ufficio promossa dal consiglio direttivo dell’Associazione, o anche su segnalazione di terzi cui è rivolta l’attività professionale dei Soci.Il collegio dei probiviri, sentiti gli interessati, decide in caso di comprovata violazione, una sanzione disciplinare che può consistere in:

  1. Richiamo consiste nel richiamare il socio sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi;
  2. Censura dichiarazione formale al socio della mancanza commessa e del biasimo in corso;
  3. Sospensione atto formale d’interruzione temporanea del rapporto associativo. La durata della sospensione è stabilita dal collegio dei probiviri con un massimo di sei mesi.     La sospensione interviene anche nei casi di:
    1. interdizione dai pubblici uffici;
    2. emissione di mandato o ordine di cattura;
    3. risoluzione del rapporto associativo
  4. Radiazione, provvedimento che dovrà essere motivato per iscritto.

Le sanzioni sono adottate dopo aver sentito il Socio a propria difesa, in forma scritta, e qualora il collegio dei probiviri lo ritenga opportuno con comparizione personale, previo invito a comparire inviato con adeguato preavviso.    Terminato il periodo di sospensione il Socio è riammesso alla piena titolarità del rapporto associativo, purché in regola con la quota associativa.   La risoluzione è deliberata dopo aver sentito il Socio, per salvaguardare la dignità e il decoro professionale dell’Assoacustici, a causa dell’inosservanza del presente codice.    La revoca dell’iscrizione all’Associazione è prevista al verificarsi di violazioni gravi e/o ripetute di quanto formalmente accettato dall’Associato all’atto dell’iscrizione (rispetto dello Statuto e/o del Codice Deontologico dell’uso del Marchio/Timbro Assoacustici). In tali motivi di contestazione, ricadono anche comportamenti che possono ledere in modo grave e documentato l’immagine di Assoacustici. Nel caso in cui il procedimento disciplinare non sia attivato d’ufficio e risulti palesemente infondato, il collegio dei probiviri valuterà l’esistenza dei presupposti per adottare una sanzione  disciplinare nei confronti del Socio che ha dato avvio al procedimento stesso. Le decisioni del collegio dei probiviri sono vincolanti e inappellabili.

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