Sentenza TAR Lombardia n. 818 del 27 marzo 2014

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Rumore – Inquinamento acustico prodotto da ferrovia – Provvedimenti diretti al Contenimento delle emissioni ed immissioni sonore – Competenza del Sindaco – Esclusione.
Il Sindaco di un Comune non può emettere un provvedimento diretto alla bonifica dell’inquinamento acustico prodotto da una ferrovia, in quanto la competenza in materia è dello Stato. 
Questo il sunto ricordato dal Tar Lombardia nella sentenza 27 marzo 2014, n. 818 che ha annullato l’ordinanza del Sindaco di un Comune del 
milanese che aveva imposto a RFI (Rete ferroviaria italiana) di presentare un piano di bonifica acustica per uno scalo ferroviario. 
I Giudici ricordano che la legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico) lascia allo Stato la disciplina delle emissioni ed immissioni sonore prodotte nello svolgimento di servizi pubblici essenziali come quello ferroviario, compresa l’attività di uno scalo ferroviario, lasciando allo Stato anche l’adozione dei provvedimenti per il rispetto di tale disciplina. 
Infatti, la stessa legge-quadro 447/1995 prevede la possibilità di emanare ordinanze contingibili e urgenti di abbattimento del rumore a tutela della salute pubblica o dell’ambiente, nel caso di servizi pubblici essenziali essa riserva tale potere esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, tagliando fuori il Sindaco.

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